Art. 16 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 19

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[1](Il decreto-legga 7 agosto 1936-XIV, n. 1710, art. 6).

[2]I capitani del servizio tecnico armi e munizioni sono tratti dagli ufficiali inferiori delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria, che abbiano superato il corso superiore tecnico armi e munizioni.

[3]L'ammissione al corso superiore tecnico armi e munizioni e' fatta, mediante concorso, fra gli ufficiali interiori delle armi anzidette che abbiano compiuto con buon esito i rispettivi corsi di applicazione e inoltre siano in possesso di lauree da stabilirsi dal regolamento.

[4]I capitani del servizio studi ed esperienze del genio sono tratti dagli ufficiali inferiori dell'arma del genio che abbiano superato il corso superiore tecnico del genio:

[5]L'ammissione al corso superiore tecnico del genio e' fatta, mediante concorso, tra ufficiali inferiori dell'arma del genio che abbiano compiuto con buon esito il corso di applicazione, ovvero che siano in possesso di lauree da stabilirsi dal regolamento.

[6]L'assegnazione al servizio tecnico armi e munizioni a al servizio studi ed esperienze del genio e' definitiva.

[7]Il reclutamento nel servizio tecnico automobilistico viene effettuato, in base a concorso:

  • a)tra i capitani e i tenenti di artiglieria, e del genio che abbiano compiuto con buon esito i corsi di applicazione di artiglieria e del genio;
  • b)tra i capitani e i tenenti del corpo automobilistico che, provenienti dalle armi di artiglieria e del genio, abbiano compiuto con buon esito i corsi di applicazione di cui alla precedente lett. a);
  • c)tra i capitani e i tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo automobilistico che posseggano la laurea di ingegneria di qualsiasi specie, in chimica pura o industriale, in matematica o in fisica, oppure abbiano superato tutti gli esami di profitto prescritti dagli statuti delle rispettive scuole di ingegneria e facolta' universitarie.

[8]Tutti gli ufficiali concorrenti debbono:

  • a)se capitani: aver prestato servizio complessivo per non meno di tre anni presso unita' motorizzate;
  • b)se tenenti: aver almeno otto anni di effettivo servizio militare di cui non meno di tre compiuti presso reparti.

[9]I designati sono nominati «aggregati al servizio tecnico automobilistico a ed in tale veste devono compiere con esito favorevole un esperimento pratico di diciotto mesi nel servizio stesso.

[10]Gli ufficiali dichiarati idonei vengono, su decisione insindacabile del Ministro, previa proposta di apposita commissione da nominarsi con decreto ministeriale, assegnati al servizio tecnico automobilistico di mano in mano che si verifichino delle vacanze nel servizio stesso.

[11]Tale assegnazione e' definitiva. 10

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 febbraio 1950, n. 122

10

La L. 20 febbraio 1950, n. 122 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga a quanto stabilito dall'art. 16 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, al servizio tecnico di artiglieria sono assegnati, con le norme e nei limiti di cui al successivo art. 4, anche i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria che abbiano compiuto con successo il 15° e il 16° corso superiore tecnico di artiglieria, svoltisi, rispettivamente, durante gli anni 1941-42-43 e 1942-43".

Testo in vigore dal 23 aprile 1950 al 19 gennaio 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 aprile 1950

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1938 al 23 aprile 1950.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 febbraio 1950, n. 122

    La L. 20 febbraio 1950, n. 122 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga a quanto stabilito dall'art. 16 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, al servizio tecnico di artiglieria sono assegnati, con le norme e nei limiti di cui al successivo art. 4, anche i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria che abbiano compiuto con successo il 15° e il 16° corso superiore tecnico di artiglieria, svoltisi, rispettivamente, durante gli anni 1941-42-43 e 1942-43".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-14;596~art16 · fonte del testo

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