Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1961 al 19 gennaio 1965. 352 parole tolte, 13 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: I tenenti in servizio permanente dei corpi sanitario e veterinario militare sono reclutati, mediante concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento, tra i giovani forniti dei seguenti titoli di studio:
tolto: a) per i medici: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;
tolto: ovvero laurea in medicina e chirurgia conseguita entro il 31 dicembre 1924-III o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925-IV;aggiunto: Testo unico-art. 12
tolto: b) per i chimici farmacisti: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico ovvero diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;
tolto: ovvero laurea in chimica e farmacia o laurea in chimica e diploma in farmacia conseguiti entro il 31 dicembre 1924-III, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923-11, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925-IV;
tolto: c) per i veterinari: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario;
tolto: ovvero laurea in zooiatria conseguita entro il 31 dicembre 1924-III o, ai sensi dell'art. 50 del R. decreto 4 maggio 1925-III, n. 876, durante tutto l'anno accademico 1924-25.
tolto: Dopo la nomina i tenenti medici e i tenenti chimici farmacisti sono inviati a frequentare un corso presso la scuola di applicazione di sanita' militare, i tenenti veterinari sono inviati a frequentare un corso presso la scuola di applicazione di cavalleria e, successivamente, un periodo di esperimento teorico-pratico presso un centro rifornimento quadrupedi. I tenenti veterinari provenienti dagli ufficiali veterinari di complemento sono dispensati dal frequentare il corso presse la scuola di applicazione.
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tolto: Ai tenenti nominati in base al presente articolo e' fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.
tolto: Qualunque sia la provenienza, i tenenti medici, chimici farmacisti e veterinari assumono come data di anzianita' nel grado suddetto quella del decreto con il quale la nomina viene effettuata, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.
tolto: Se provengono dagli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente di altre armi o corpi, cessano di appartenere ai ruoli rispettivi all'atto del provvedimento che li trasferisce nel corpo sanitario o veterinario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1964, N. 1414