Art. 12 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 15

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[1]I tenenti in servizio permanente dei corpi sanitario e veterinario militare sono reclutati, mediante concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento, tra i giovani forniti dei seguenti titoli di studio:

  • a)per i medici: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

[2]ovvero laurea in medicina e chirurgia conseguita entro il 31 dicembre 1924-III o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925-IV;

  • b)per i chimici farmacisti: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;

[3]ovvero laurea in chimica e farmacia o laurea in chimica e diploma in farmacia conseguiti entro il 31 dicembre 1924-III, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923-11, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925-IV;

  • c)per i veterinari: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario;

[4]ovvero laurea in zooiatria conseguita entro il 31 dicembre 1924-III o, ai sensi dell'art. 50 del R. decreto 4 maggio 1925-III, n. 876, durante tutto l'anno accademico 1924-25.

[5]Dopo la nomina i tenenti medici e i tenenti chimici farmacisti sono inviati a frequentare un corso presso la scuola di applicazione di sanita' militare, i tenenti veterinari sono inviati a frequentare un corso presso la scuola di applicazione di cavalleria e, successivamente, un periodo di esperimento teorico-pratico presso un centro rifornimento quadrupedi. I tenenti veterinari provenienti dagli ufficiali veterinari di complemento sono dispensati dal frequentare il corso presse la scuola di applicazione.

[6]Ai tenenti nominati in base al presente articolo e' fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

[7]Qualunque sia la provenienza, i tenenti medici, chimici farmacisti e veterinari assumono come data di anzianita' nel grado suddetto quella del decreto con il quale la nomina viene effettuata, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

[8]Se provengono dagli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente di altre armi o corpi, cessano di appartenere ai ruoli rispettivi all'atto del provvedimento che li trasferisce nel corpo sanitario o veterinario.

Testo in vigore dal 30 maggio 1938 al 12 aprile 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-14;596~art12 · fonte del testo

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