Art. 39 — Art. 31 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª

((La risoluzione in via amministrativa delle controversie, tra l'Amministrazione finanziaria ed i possessori, relative al catasto od all'imposta sui terreni, e' demandata in prima istanza alle Commissioni censuarie comunali ed in appello alle Commissioni censuarie provinciali. Nei casi contemplati dalla legge, contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali e' ammesso, ricorso alla Commissione censuaria centrale. Le controversie che non si riferiscono alla determinazione degli estimi od a questioni di fatto, sono di competenza dell'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 20 marzo 1865, u. 2248, allegato E)).

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art39 · fonte del testo

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