Art. 21 — Art. 22, legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª

Saranno istituite Commissioni censuarie, una comunale per ciascun comune, una provinciale per ciascuna provincia, ed una centrale. ((Con decreto dei Ministro per le finanze potranno essere mantenute in carica, con giurisdizione territoriale invariata, e completate o rinnovate occorrendo, le Commissioni censuarie dei Comuni gia' autonomi riuniti in un solo mentre le operazioni catastali erano in corso in uno o piu' di essi, e per ognuno dei quali, a mente dell'art. 12 del presente testo unico, fu autorizzata la formazione di mappa e tariffa, propria. Attivato il catasto in tutto il territorio del Comune, il Ministro per le finanze ordinera' lo scioglimento delle Commissioni censuarie dei Comuni gia' autonomi mantenute in carica e la costituzione, a mente degli articoli 33 e 35 del presente testo unico, di una sola Commissione censuaria per l'intero Comune)).

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art21 · fonte del testo

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