[1](Art. 4 e 5 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17).

[2]Tanto i risultati della misura e del classamento quanto le decisioni della Commissione censuaria comunale saranno portati a conoscenza degli interessati, depositando alla sede del Comune le mappe e gli atti che li contengono; e rendendo ostensibili per 60 giorni, prorogabili di altri 60 dal Ministero delle finanze, le mappe e gli atti coi risultati della misura e del classamento, e per 30 giorni gli atti che contengono le decisioni della Commissione censuaria comunale. Durante il tempo in cui le mappe e gli atti predetti saranno resi ostensibili dovranno essere prodotti i reclami e gli appelli. Dell'avvenuto deposito degli atti e del tempo concesso per esaminarli e produrre i reclami sara' dato avviso dalla Commissione censuaria comunale con manifesto da pubblicarsi, nei soliti modi, entro 3 giorni dalla consegna da parte dell'Amministrazione catastale delle mappe e degli atti coi risultati della misura e del classamento, o dalla completa definizione dei reclami in prima istanza. Tanto la Commissione censuaria comunale quanto la Commissione censuaria provinciale dovranno decidere in merito ai reclami di loro competenza entro 30 giorni dalla data in cui l'Amministrazione del Catasto avra' ultimata la trasmissione dei reclami prodotti nel Comune. Contro le decisioni della Commissione censuaria provinciale, che saranno depositate presso gli Uffici di attivazione del Catasto e rese ostensibili per non meno di 30 giorni, sara' ammesso, durante lo stesso periodo, il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima e per violazione di legge.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art38 · fonte del testo

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