Art. 33 — Art. 23, 2° comma, legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 1 legge 21 giugno 1928, n. 1773

((I componenti le Commissioni censuarie comunali sono nominati uno dall'intendente di finanza della Provincia fra tre lavoratori dell'agricoltura, residenti nel Comune e designati dalla competente Unione provinciale sindacale, e gli altri, per meta' dallo stesso intendente di finanza e per l'altra meta' dal podesta' del Comune, fra i contribuenti inscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del Comune, designati, per questa ultima meta', in numero triplo di quello dei commissari da eleggere, dall'Unione provinciale degli agricoltori. Per il comune di Roma provvedono, in luogo dell'intendente e del podesta', rispettivamente il Ministro per le finanze ed il Governatore. La Commissione elegge nel suo seno il presidente. Le Commissioni provinciali sono composte di un presidente nominato dal Ministro per le finanze, e di commissari nominati per meta' dallo stesso Ministro, e per l'altra meta' dal Consiglio provinciale delle corporazioni, su designazione, per quest'ultima meta', sempre in numero triplo di quelli da eleggere, per un membro, dall'Unione provinciale dei lavoratori dell'agricoltura, e per i rimanenti, dall'Unione provinciale degli agricoltori. Il numero dei componenti di queste Commissioni e' determinato dal regolamento. Il segretario della Commissione censuaria provinciale e' nominato dall'intendente di finanza tra i funzionari del locale Ufficio tecnico del catasto ovvero in mancanza, dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio, di concerto con l'ingegnere capo dell'Ufficio interessato)).

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art33 · fonte del testo

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