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[1]Art. 14, commi 1 e 2, Libro III, parte I testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

[2]Tutti i contributi a carico degli asili, dei Patronati scolastici e dei Regi educatori femminili, e dei rispettivi insegnanti, saranno compresi dai Regi provveditorati agli studi negli elenchi di cui ai precedente art. 28 e dovranno essere vessati dai Comuni dove gli asili o i Patronati scolastici e gli educatori femminili si trovano, alla stessa epoca e colle identiche norme stabilite nel medesimo articolo, tenuti fermi gli obblighi e le responsabilita' degli esattori determinati nei precedenti articoli 30, 31 e 32.

[3]I Comuni avranno, in ogni caso, diritto di rivalsa dell'intera somma pagata verso gli asili o i Patronati scolastici, i quali, se soggetti al Monte, potranno rivalersi sui propri insegnanti del contributo a questi spettante, e, se non soggetti ai Monte, dell'intero contributo.

Testo in vigore dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art33 · fonte del testo

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