Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009. 313 parole tolte, 24 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Art. 35 e 36 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.
tolto: Le disposizioni del presente testo unico derivanti dal Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094, per le quali non sia indicata diversa decorrenza, si applicano, dal 1° luglio 1926, per gli insegnanti in servizio a tale data, o che lo assumano o lo riassumano posteriormente, e per le loro famiglie.
tolto: Per la liquidazione delle pensioni agli insegnanti cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1926 e per la liquidazione delle pensioni e delle indennita' nei casi previsti dal precedenteart. 121 alle vedove ed agli orfani degli insegnanti morti prima della data predetta, si applicano le disposizioni vigenti alla data di cessazione dal servizio o di morte dell'insegnante, nonche' le disposizioni dell'art. 122 del presente testo unico.
tolto: Le pensioni spettanti alle vedove ed agli orfani degli insegnanti cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1926 e morti dopo tale data sono commisura te sulla pensione liquidata o da liquidarsi all'insegnante secondo le disposizioni del comma precedente in base alle aliquote stabilite dall'art. 64 del presente testo unico, salva l'applicazione del successivo art. 65.
tolto: Per la liquidazione della indennita' agli insegnanti dispensati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1926 per invalidita' permanente accertata dall'autorita' competente si applicano le norme in vigore alla data di cessazione dal servizio.
tolto: Le disposizioni del precedente art. 39, comma 1, e quelle degli articoli 69 e 73 per quanto riguarda le norme per le detrazioni ed i reparti degli assegni, si applicano anche per gli insegnanti, e per le famiglie degli insegnanti, cessati definitivamente dal servizio anteriormente al 1° luglio 1926, per i quali, al 10 settembre 1926, non sia stata ancora deliberata l'indennita' o la pensione.
tolto: Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
tolto: Il Ministro per le finanze:
tolto: Mosconi.aggiunto: Testo unico-art. 133 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art133 · fonte del testo
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