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[1]Art. 10, commi 3 e 4, libro III, parte I, testo unico, 2 gennaio 1913, n. 453; art. 1, commmi 1, 2, 3 e art. 25, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

[2]Sono iscritti facoltativamente al Monte-pensioni:

  • a)dal 1° gennaio 1889 gli insegnanti degli asili d'infanzia eretti in enti morali, i quali non raggiungano la rendita di lire cinquemila;
  • b)dal 1° gennaio 1927 gli insegnanti muniti di diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari di qualunque grado che prestino servizio nelle istituzioni integrative o sussidiarie della scuola, gestite dai Comuni o dai Patronati scolastici istituiti a termine del titolo III della legge 4 giugno 1911, n. 487;
  • c)dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della presentazione ai Regi provveditorati agli studi della domanda di iscrizione al Monte pensioni, gli insegnanti in servizio al 1° luglio 1926 presso enti con regolamento speciale di pensione.

Testo in vigore dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art16 · fonte del testo

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