Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009. 435 parole tolte, 24 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Art. 1, comma 1, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453; art. 10, R. decreto-legge 28 agosto 1921, n. 1371, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;art. 9, comma 1, e 10 R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3113, art. 5, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126; art. 2, comma 1, R. decreto 20 maggio 1926, n. 1259; art. 20 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094; art 63, 69 e 71 testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 e art. 3, R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661.
tolto: Sono iscritti obbligatoriamente al Monte-pensioni:
tolto: a) gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari, mantenute dai Comuni e dallo Stato o da altri enti a loro sgravio, in servizio al 1° gennaio 1879 e quelli assunti posteriormente;
tolto: b) dal 1° gennaio 1889 i direttori didattici senza insegnamento;
tolto: c) dal 1° gennaio 1889 le insegnanti degli asili infantili mantenuti dai Comuni, e dal 1° gennaio 1909 le insegnanti degli asili infantili eretti in enti morali con rendita non inferiore a lire cinquemila;
tolto: d) dal 27 gennaio 1890 gli insegnanti delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia mantenuti all'estero dallo Stato, assunti in servizio fino alla promulgazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867;
tolto: e) dal 1° gennaio 1895 gli insegnanti elementari dei Regi educatori femminili a patrimonio sorvegliato dal Ministero dell'educazione nazionale;
tolto: f) dal 1° gennaio 1903 i direttori dei Regi educatori femminili a patrimonio sorvegliato dal Ministero dell'educazione nazionale;
tolto: g) dal 17 ottobre 1921 gli insegnanti delle scuole elementari diurne non classificate gestite per delega dello Stato da enti di cultura;
tolto: h) dal 17 febbraio 1924 i direttori, insegnanti ed assistenti delle scuole elementari per ciechi e sordomuti;
tolto: i) dal 1° luglio 1924 i direttori didattici e gli insegnanti delle scuole elementari e gli insegnanti degli asili infantili mantenuti dai Comuni o eretti in enti morali delle Provincie del Carnaro (eccettuati gli insegnanti di cui alla successiva lettera l), dell'Istria, di Trento, di Bolzano, di Trieste, di Zara e di Gorizia e dei territori delle Provincie di Belluno e del Friuli, gia' soggetti all'ex-impero austro-ungarico;
tolto: l) dal 22 aprile 1925 i direttori didattici e gli insegnanti delle scuole elementari e degli asili infantili mantenuti dai Comuni o eretti in enti morali provenienti dalla cessata amministrazione di Fiume in servizio alla data predetta;
tolto: m) gli insegnanti di nazionalita' italiana che prestino servizio di ruolo nelle scuole elementari all'estero pareggiate, dalla data di pareggiamento delle rispettive scuole disposto in base all'art. 1 del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1259.aggiunto: Testo unico-art. 15 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art15 · fonte del testo
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