Art. 96
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[1]Conferimento della Cassa per il Mezzogiorno all'ISVEIMER, all'IRFIS ed al CIS
[2]Art. 19, legge numero 298/1953. La Cassa per il Mezzogiorno, per il migliore raggiungimento delle sue finalita' istituzionali in materia di finanziamenti industriali, e' autorizzata ad utilizzare i crediti per interessi ad essa trasferiti ai sensi del primo comma dell'art. 24, nonche' altre somme a detta finalita' destinate per decisione del Comitato dei Ministri di cui al primo comma dell'art. 5, nella misura che sara' fissata dal Comitato stesso, per partecipare:
- a)agli aumenti del fondo di dotazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale e di quello dell'Istituto regionale per finanziamenti alle medie e piccole industrie in Sicilia e agli aumenti del fondo di dotazione del Credito industriale sardo;
- b)alla costituzione presso gli istituti predetti dei fondi speciali di cui all'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298.
Testo in vigore dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978
