Art. 94
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. 270 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Contributi negli interessi per finanziamenti a tasso agevolato alle medie e piccole industrie
tolto: Art. 1, c. 2° e articolo 2, legge numero 623/1959. Il tasso di interesse per i finanziamenti a medio termine che gli istituti e le aziende di credito, ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzate a concedere alle medie e piccole imprese industriali, ubicate nei territori di cui all'art. 1, non puo' essere superiore al 3 per cento, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa.
tolto: Art. 1, c. 2°, 3°, legge n. 623/1959; art. 3, legge numero 38/1967. L'importo dei finanziamenti di cui al comma precedente non puo' essere superiore a 1000 milioni di lire sia per la costruzione di nuovi impianti che per il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di quelli gia' esistenti. In singoli casi, con deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, il suddetto limite di importo puo' essere elevato a L. 1.500 milioni.
tolto: Art. 5, c. 1°, legge n. 38/1967. Alle imprese industriali che al momento della concessione del credito abbiano un capitale investito non superiore a 200 milioni di lire puo' essere accordata la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti che saranno effettuati ai sensi del comma precedente.
tolto: Art. 6, legge numero 623/1959; articolo 9, legge numero 649/1961, L. n. 38/1967. Non meno del 50 per cento dei contributi da concedersi per l'applicazione della citata legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni, e' riservato ai territori di cui all'art. 1.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art94 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.