Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. Leggi il testo vigente →

[1]Utilizzazione degli uffici cassa per il piano regolatore degli acquedotti

[2]Art. 1, c. 2°, legge n. 129/1963. Ai fini della predisposizione del piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, il Ministero dei lavori pubblici, per i territori di cui all'art. 1, puo' utilizzare il servizio acquedotti e fognature della Cassa per il Mezzogiorno.

Testo in vigore dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art38 · fonte del testo

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