Art. 323
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[1]Contributi e mutui per il miglioramento delle strutture aziendali agrarie
[2]Art. 16, c. 9°, legge numero 910/1966. I tassi agevolati di cui all'art. 65 del presente testo unico si applicano anche per i mutui concessi ai termini della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, sul credito agrario di miglioramento, dell'art. 9 e dell'art. 16, lettera b) della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'art. 4 della legge 23 maggio 1964, n. 404, quando i relativi contratti siano stipulati in epoca successiva alla data del 24 novembre 1966.
Testo in vigore dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978
