Art. 16
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[1]Durata della Cassa per il Mezzogiorno
[2]Art. 2, legge numero 717/1965. Art. 29, legge numero 646/1950; articolo 22, legge n. 298/1953 La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino al 31 dicembre 1980. Alla data di cessazione della Cassa per il Mezzogiorno o in caso di scioglimento, i diritti e le obbligazioni della medesima sono trasferiti allo Stato, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, secondo comma, in materia di prestiti esteri.
Testo in vigore dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978
