Art. 140
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. 377 parole tolte, 11 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: Oneri per opere infrastrutturali e disposizioni per i consorzi di bonifica
tolto: Art. 6, c. 4°, legge n. 717/1965. Nei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, sono eseguite a totale carico dello Stato:
tolto: Art. 2, c. 2°,R.D. n. 215/1933.
tolto: a) le opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilita' del terreno e del buon regime delle acque;
tolto: b) le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo;
tolto: c) il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento;
tolto: d) le opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali;
tolto: e) le opere di difesa dalle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse;
tolto: f) le cabine di trasformazione e le linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica per gli usi agricoli dell'intero comprensorio o di una parte notevole di esso;
tolto: g) le opere stradali, edilizie o d'altra natura che siano di interesse comune del comprensorio o di una parte notevole di esso;
tolto: h) la riunione di piu' appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unita' fondiarie.
tolto: Art. 6, c. 4°, legge n. 717/1965. I mutui contratti da enti e consorzi di bonifica con la Cassa per il Mezzogiorno per oneri ricadenti sulla proprieta' privata a seguito di precedenti programmi, possono essere consolidati ed ulteriormente rateizzati, con i criteri e le modalita' stabiliti dal piano di coordinamento.
tolto: Idem, c. 6. La vigilanza e tutela sui consorzi di bonifica che operano per l'attuazione degli interventi straordinari previsti dal presente testo unico, e' esercitata, salvo le disposizioni vigenti nelle regioni a statuto speciale, dal Ministero per l'agricoltura e le foreste, sentita una commissione composta da rappresentanti del predetto Ministero, del Ministro per gli interventi straordinari nel - Mezzogiorno e da un rappresentante di ciascuna amministrazione regionale interessata.
tolto: Idem c. 7 Fino all'attuazione dell'ordinamento regionale, fanno parte della predetta commissione, per le regioni comprese nei territori di cui all'art. 1, i presidenti dei Comitati regionali per la programmazione economica.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art140 · fonte del testo
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