Art. 125
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. 429 parole tolte, 11 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Agevolazioni per iniziative alberghiere
tolto: Art. 7, c. 2°. L. n. 717/1965; art. 18, c. 1°, L n. 717/1965. Per la costruzione, l'ampliamento, e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonche' di autostelli, di ostelli per la gioventu', di rifugi montani, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero, di impianti termali, di case per ferie, e per le relative attrezzature - previo accertamento della rispondenza dei progetti alle norme della legislazione vigente - sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e agli enti locali interessati allo sviluppo delle attivita' turistiche, mutui a tasso agevolato. Alla concessione provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro.
tolto: Art. 7, c. 2°, legge n. 717/1965; art. 18, c. 1° legge n. 717/1965. Il tasso annuo d'interesse e' determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
tolto: idem, c. 3°. Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a concedere agli istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalita' determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, un contributo sulle singole operazioni di mutuo, oppure a fornire agli istituti medesimi anticipazioni regolate da apposite convenzioni.
tolto: Art. 18, c. 4°, L. n. 717/1965. Previo accertamento delle capacita' tecnico-organizzative dell'imprenditore e della sua impossibilita' di offrire le ulteriori garanzie richieste dall'istituto di credito, la Cassa per il Mezzogiorno puo' somministrare all'istituto medesimo la somma necessaria ad elevare il mutuo fino alla concorrenza del 70 per cento delle spese ammesse al finanziamento, assumendo a proprio carico il rischio dell'operazione integrativa. I rapporti tra la Cassa e l'istituto di credito derivanti dall'applicazione della presente norma, sono regolati da apposite convenzioni.
tolto: idem, c. 6°. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a concedere per le iniziative indicate al primo comma, un contributo nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
tolto: idem c. 7°. il contributo e' erogato entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'impianto di cui al primo comma, in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli effettuati a cura della Cassa per il Mezzogiorno.
tolto: idem, c. 8°. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse dalla Cassa, sentiti gli enti provinciali del turismo competenti per territorio.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art125 · fonte del testo
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