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[1]Esenzione dall'imposta sulle societa'

[2]Art. 14, c. 1°, legge n. 717/1965. Le societa' che si costituiscono con sede nei territori indicati all'art. 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi sono esenti, per dieci anni dalla loro costituzione, dalla imposta sulle societa' di cui al titolo VII del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

[3]idem, n. 2°. Per le societa' gia' costituite o aventi sedi nei predetti territori e aventi le finalita' indicate nel precedente comma, l'esenzione si applica per i soli anni del decennio dalla costituzione successivi al 31 dicembre dell'anno 1965.

Testo in vigore dal 24 giugno 1968 al 10 novembre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art115 · fonte del testo

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