Art. 113
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[1]Agevolazioni in materia di imposte di fabbricazione e di consumo dell'energia elettrica
[2]Art. 13, c. 1°, lett. f), legge n. 717/1965. I combustibili e le altre fonti energetiche, occorrenti al funzionamento di impianti di desalinizzazione delle acque per uso collettivo ed industriale, realizzati ai sensi dell'art. 61, sono equiparati, agli effetti fiscali, a quelli impiegati per la produzione di energia elettrica.
[3]idem, c. 1°. Nei territori di cui all'art. 1, le aliquote dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, sono ridotte alla meta'.
Testo in vigore dal 24 giugno 1968 al 10 novembre 1971
