Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 42 approvato con R. decreto 5 gennaio 1922, n. 213).

[2]Non possono far parte delle Commissioni di sconto i falliti, il nome dei quali non sia stato cancellato dall'albo secondo le disposizioni del Codice di commercio, coloro che, quantunque non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali e coloro che abbiano o abbiano cedute liti vertenti col Banco o con le sue aziende, anche come amministratori di ditte, societa' commerciali o industriali, abbiano effetti in sofferenza o che siano, per qualsiasi motivo, debitori inadempienti verso il Banco medesimo ed aziende annesse.

[3]Il padre e il figlio, il suocero e il genero, i fratelli, i cognati, lo zio ed il nipote, e piu' componenti di una medesima ditta, gerenti o amministratori di una stessa societa', non possono fare contemporaneamente parte di una Commissione di sconto.

Testo in vigore dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-05-14;818~art44 · fonte del testo

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