Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1925
Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010. 137 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: (Art. 42 approvato con R. decreto 5 gennaio 1922, n. 213).
tolto: Non possono far parte delle Commissioni di sconto i falliti, il nome dei quali non sia stato cancellato dall'albo secondo le disposizioni del Codice di commercio, coloro che, quantunque non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali e coloro che abbiano o abbiano cedute liti vertenti col Banco o con le sue aziende, anche come amministratori di ditte, societa' commerciali o industriali, abbiano effetti in sofferenza o che siano, per qualsiasi motivo, debitori inadempienti verso il Banco medesimo ed aziende annesse.
tolto: Il padre e il figlio, il suocero e il genero, i fratelli, i cognati, lo zio ed il nipote, e piu' componenti di una medesima ditta, gerenti o amministratori di una stessa societa', non possono fare contemporaneamente parte di una Commissione di sconto.aggiunto: Statuto-art. 44 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1925-05-14;818~art44 · fonte del testo
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