Art. 289 — Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 2002 al 1 gennaio 2025. Leggi il testo vigente →

Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalla cassa previdenza dei cancellieri, a questa spetta lo 0,9 per cento sui crediti recuperati relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie, considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonche' sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale.

Testo in vigore dal 15 giugno 2002 al 1 gennaio 2025

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art289 · fonte del testo

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