Art. 273 — Diritto di certificato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 2002 al 21 febbraio 2009. Leggi il testo vigente →

Sino all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40, il diritto di certificato e' cosi' regolato:

  • a)per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, e' dovuto un diritto pari a euro 3,10;
  • b)per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, e' dovuto un ulteriore diritto di euro 3,10.

Testo in vigore dal 15 giugno 2002 al 21 febbraio 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art273 · fonte del testo

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