(Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368) Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell'articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, e' triplicato. Se il diritto di copia non e' pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art272 · fonte del testo

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