Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

Art. 153 — Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati

Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati sono depositate presso i concessionari. Con apposita convenzione con i concessionari, da approvarsi con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' tecniche e le forme piu' idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate dalla vendita e alle somme e ai valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all'articolo 154.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art153 · fonte del testo

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