Art. 90 t.u.s.l. — Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

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(( Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:

  • a)al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
  • b)all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. )) Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, ((prende in considerazione)) i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese ((esecutrici)), anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. ((Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese esecutrici, anche non contemporanea)), il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu' imprese. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta' di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Il committente o il responsabile dei lavori comunica ((alle imprese affidatarie,)) alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta' di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa ((o ad un lavoratore autonomo)):
  • a)verifica l'idoneita' tecnico-professionale ((delle imprese affidatarie)), delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita' di cui all'allegato XVII. ((Nei cantieri la cui entita' presunta e' inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI)), il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese ((e dei lavoratori autonomi)) del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita' contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
  • b)chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche' una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. ((Nei cantieri la cui entita' presunta e' inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI)), il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita' contributiva ((, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,)) e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
  • c)trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita', copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarita' contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16- bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista ((oppure in assenza del documento unico di regolarita' contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi)), e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Testo in vigore dal 20 agosto 2009 al 2 marzo 2024

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Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2009 al 20 agosto 2009. 143 parole tolte, 233 parole aggiunte in 6 capoversi.

Il committente o il responsabile dei lavori, tolto: nella fase aggiunto: nelle fasi di progettazione dell'opera, tolto: ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15tolto: . Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delleaggiunto: , in particolare:

aggiunto: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si tolto: devono svolgere aggiunto: svolgeranno simultaneamente o successivamente tolto: tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di taliaggiunto: ;

aggiunto: b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. aggiunto: Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, tolto: valuta aggiunto: prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese aggiunto: esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. tolto: Nel caso di cui al comma 3 aggiunto: Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il … per l'esecuzione dei lavori. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese aggiunto: affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e … il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa aggiunto: o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale tolto: dell'impresa affidataria aggiunto: delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita' di cui all'allegato XVII. Nei tolto: casi di cui al comma 11 aggiunto: cantieri la cui entita' presunta e' inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese aggiunto: e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita' contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

… contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei tolto: casi di cui al comma 11 aggiunto: cantieri la cui entita' presunta e' inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita' contributivaaggiunto: , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmette all'amministrazione tolto: competente aggiunto: concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita', tolto: il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla aggiunto: copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarita' contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16- bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). tolto: L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del tolto: documento unico di regolarita' contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo e' sospesa. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo … b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista aggiunto: oppure in assenza del documento unico di regolarita' contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art90 · fonte del testo

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