Art. 82 t.u.s.l. — Lavori sotto tensione

E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica ((o)) quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • a)le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme ((tecniche));
  • b)per sistemi di categoria 0 e I purche' l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attivita' secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
  • c)per sistemi di II e III categoria purche':
  • 1)i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
  • 2)l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attivita'. Con decreto del ((Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali)), da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1). Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende gia' autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

Testo vigente dal 20 agosto 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 agosto 2009

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009. 93 parole tolte, 30 parole aggiunte in 9 capoversi.

E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica tolto: secondo la migliore scienza ed esperienza, nonche' aggiunto: o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tolto: di buona tecnica aggiunto: tecniche;

b) per tolto: tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua:

tolto: 1) aggiunto: sistemi di categoria 0 e I purche' l'esecuzione di lavori su parti in tensione tolto: deve essere aggiunto: sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attivita' secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;

tolto: 2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;

c) per tolto: tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua aggiunto: sistemi di II e III categoria purche':

1) i lavori su parti in tensione tolto: sono aggiunto: siano effettuati da aziende autorizzateaggiunto: , con specifico provvedimento tolto: dei competenti uffici del Ministero del lavoro tolto: e della previdenza socialeaggiunto: , della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;

2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione tolto: e' aggiunto: sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attivita'tolto: ;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: 3) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica. Con decreto del Ministro del lavoro tolto: e della previdenza socialeaggiunto: , della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art82 · fonte del testo

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