Art. 74 t.u.s.l. — Definizioni

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Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Non costituiscono DPI:

  • a)gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
  • b)le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
  • c)le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
  • d)le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
  • e)i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attivita' lavorative;
  • f)i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
  • g)gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Testo in vigore dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art74 · fonte del testo

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