Art. 31 t.u.s.l. — Servizio di prevenzione e protezione

Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione ((prioritariamente)) all'interno della azienda o della unita' produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacita' e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attivita' svolta nell'espletamento del proprio incarico. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro puo' avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio. Il ricorso a persone o servizi esterni e' obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non e' per questo esonerato dalla propria responsabilita' in materia. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi:

  • a)nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  • b)nelle centrali termoelettriche;
  • c)negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
  • d)nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • e)nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • f)nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • g)nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno. Nei casi di aziende con piu' unita' produttive nonche' nei casi di gruppi di imprese, puo' essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

Testo vigente dal 21 agosto 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2013

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2008 al 21 agosto 2013. 1 parola aggiunta.

Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione aggiunto: prioritariamente all'interno della azienda o della unita' produttiva, o incarica persone o servizi esterni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art31 · fonte del testo

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