Art. 27 t.u.s.l. — Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

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((1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attivita' di cui all'articolo 21, comma 2, nonche' sull'applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni)) Con riferimento all'edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneita' delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneita', soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l'impossibilita' per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attivita' nel settore edile. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potra', con le modalita' ivi previste, essere esteso ad altri settori di attivita' individuati con uno o piu' accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative, il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 21 agosto 2013 al 2 marzo 2024

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2013

Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 2009 al 21 agosto 2013. 19 parole tolte, 23 parole aggiunte.

tolto: Nell'ambito della Commissioneaggiunto: 1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, tolto: anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati aggiunto: comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi tolto: compreso il settore aggiunto: compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e aggiunto: i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei … formativi mirati, e sulla base delle attivita' di cui all'articolo 21, comma 2, nonche' tolto: sulla applicazione aggiunto: sull'applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli … sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276tolto: .aggiunto: , e successive modificazioni Con riferimento all'edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art27 · fonte del testo

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