Art. 222 t.u.s.l. — Definizioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 marzo 2016 al 26 maggio 2016. Leggi il testo vigente →

Ai fini del presente capo si intende per:

  • a)agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attivita' lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
  • b)agenti chimici pericolosi: ((1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;))
  • 2)((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 39)); ((3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprieta' chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII;))
  • c)attivita' che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attivita' lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita' lavorativa;
  • d)valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori e' riportato nell'allegato XXXVIII;
  • e)valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori e' riportato nell'allegato XXXIX;
  • f)sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;
  • g)pericolo: la proprieta' intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
  • h)rischio: la probabilita' che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione. 29
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39

29

Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che al presente articolo le parole: «preparati pericolosi» sono sostituite dalle seguenti: «miscele pericolose».

Testo in vigore dal 29 marzo 2016 al 26 maggio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 marzo 2016

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2008 al 29 marzo 2016. 92 parole tolte, 68 parole aggiunte in 3 capoversi.

1) agenti chimici tolto: classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonche' gli agenti che corrispondono ai aggiunto: che soddisfano i criteri di classificazione come tolto: sostanze pericolose aggiunto: pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al tolto: predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente aggiunto: regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;

2) tolto: agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonche' gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;

aggiunto: NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 39; 3) agenti chimici che, pur non essendo tolto: classifi-cabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare aggiunto: classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di … compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite di esposizione professionale aggiunto: di cui all'Allegato XXXVIII;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39

    Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che al presente articolo le parole: «preparati pericolosi» sono sostituite dalle seguenti: «miscele pericolose».

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art222 · fonte del testo

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