Art. 177 t.u.s.l. — Informazione e formazione

In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:

  • a)fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
  • 1)le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;
  • 2)le modalita' di svolgimento dell'attivita';
  • 3)la protezione degli occhi e della vista;
  • b)assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).

Testo vigente dal 30 aprile 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art177 · fonte del testo

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