Art. 12 t.u.s.l. — Interpello

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Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro. ((2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione e' integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato)) Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attivita' di vigilanza.

Testo in vigore dal 12 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 2015 al 12 gennaio 2025. 19 parole tolte, 39 parole aggiunte.

… di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro. aggiunto: 2. Presso il Ministero del lavorotolto: , della salute e delle politiche sociali e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelliaggiunto: , composta da due rappresentanti del Ministero del lavorotolto: , della salute e delle politiche sociali, aggiunto: di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero tolto: del lavoro, della salute e delle politiche sociali e aggiunto: della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonomeaggiunto: , di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubblicheaggiunto: , la Commissione e' integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, tolto: rimborso spese o indennita' di missione. aggiunto: gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attivita' di vigilanza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art12 · fonte del testo

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