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[1]Requisiti per l'iscrizione nell'albo degli esattori

[2]Possono essere iscritti nell'albo degli esattori:

  • 1)i cittadini italiani, maggiori di eta', muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano superato apposito esame di idoneita' e che posseggano i requisiti morali e la capacita' finanziaria necessari per gestire un'esattoria;
  • 2)le societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative a responsabilita' illimitata regolarmente costituite in Italia, aventi per oggetto sociale la gestione di esattorie o ricevitorie e fornite di adeguata capacita' finanziaria, a condizione che tutti gli amministratori posseggano i necessari requisiti morali ed almeno due di essi, fra cui il rappresentante legale, siano iscritti nell'albo degli esattori;
  • 3)le societa' diverse da quelle indicate al numero precedente aventi per oggetto sociale la gestione di esattorie o ricevitorie, a condizione che tutti i soci siano iscritti nell'albo degli esattori;
  • 4)le aziende di credito di cui all'art. 5, esclusa la lettera c), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni, che abbiano ottenuto il benestare del servizio di vigilanza sulle aziende di credito. L'iscrizione all'albo e' soggetta a tassa di concessione governativa.

Testo in vigore dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art7 · fonte del testo

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