Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1974 al 1 marzo 1988. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 603.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1974 al 1 marzo 1988. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 603.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
ordina la restituzione degli atti al pretore di Tivoli. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCH…
Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 53 cost. · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974. 149 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Aggio di riscossione, indennita' di mora e spese di esecuzione
tolto: L'esattore e' retribuito mediante l'applicazione di un aggio percentuale su tutte le entrate affidategli in riscossione mediante ruoli ad eccezione di quelle sgravate dai ruoli, di quelle comunque rimborsate ai contribuenti e di quelle riconosciute inesigibili. Tuttavia se lo sgravio e' stato disposto a norma degli articoli 61 e 68 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'aggio compete limitatamente alle somme gia' riscosse. La misura dell'aggio di riscossione e' fissata all'atto del conferimento e non puo' superare il 6,72 per cento. L'indennita' di mora prevista dall'art. 194 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, spetta all'esattore sulle entrate per le quali egli e' tenuto all'obbligo del non riscosso come riscosso ed all'ente impositore per le altre. Il rimborso all'esattore delle spese di esecuzione e' regolato dall'art. 216 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art56 · fonte del testo
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