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[1]Obbligo della cauzione

[2]A garanzia degli obblighi derivanti dal conferimento e dalla gestione dell'esattoria deve essere prestata dall'esattore o da altri per lui una cauzione pari all'ammontare di un sesto dell'importo complessivo, al netto degli aggi di riscossione, delle rate dei tributi scadute e delle entrate patrimoniali riscosse nell'anno precedente quello del conferimento. La misura della cauzione e' accertata dall'intendente di finanza. Se l'esattoria e' stata conferita ad un'azienda di credito, la cauzione puo' essere ridotta, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, fino al cinquanta per cento dell'ammontare indicato dal primo comma. Se l'azienda di credito abbia assunto anche il servizio di ricevitoria provinciale la cauzione puo' essere ridotta oltre il cinquanta per cento.

Testo in vigore dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art38 · fonte del testo

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