Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988. Leggi il testo vigente →

[1]Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico

[2]L'ufficiale esattoriale che non tiene il registro cronologico negli atti e dei processi verbali ovvero non lo sottopone alla numerazione ed alla vidimazione prescritte dal secondo comma dell'art. 136 e' soggetto alla pena pecuniaria da lire cento a lire duemila. Per l'omessa annotazione di un atto o di un processo verbale nel registro o per ogni altra irregolarita' nella tenuta del registro stesso si applica la pena pecuniaria da lire mille a lire duemila.

Testo in vigore dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art148 · fonte del testo

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