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[1]Irregolare imputazione dei pagamenti e riscossione di somme non dovute

[2]L'agente della riscossione che imputa i pagamenti ricevuti nell'esercizio delle sue funzioni a suoi crediti privati o li imputa a indennita' di mora, diritti e spese in difformita' dalle disposizioni del terzo comma dell'art. 195 del testo unico 19 gennaio 1958, n. 645, ovvero riscuote piu' di quanto e' dovuto, e' soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla pena pecuniaria in misura fino al decuplo della somma irregolarmente imputata o riscossa.

Testo in vigore dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art142 · fonte del testo

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