Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 dicembre 1967 al 20 agosto 1975. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 1 R. decreto-legge 7 dicembre 1919, n. 2480; articolo unico R. decreto 17 giugno 1923, n. 1502; art. 1 R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 178; art. 1 R. decreto 26 settembre 1935, n. 1979).

[2]Possono essere messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare e vigilare le scuole e le istituzioni culturali all'estero non piu' di 15 funzionari o insegnanti di ruolo del Ministero dell'educazione nazionale o di altre Amministrazioni centrali.

[3]I necessari provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro dal quale dipendono i singoli funzionari e con il Ministro per le finanze.

[4]I predetti insegnanti e funzionari sono collocati fuori ruolo a norma delle disposizioni vigenti.

[5]Ad essi sono affidate mansioni corrispondenti al grado gerarchico. 12

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 ottobre 1962, n. 1546

1

La L. 6 ottobre 1962, n. 1546, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il numero dei funzionari o insegnanti di cui all'articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 e' elevato a 20".

L. 31 ottobre 1967, n. 1079

2

La L. 31 ottobre 1967, n. 1079, nel modificare l'art. 19 della L. 6 ottobre 1962, n. 1546, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico) che "Il numero dei funzionari e del personale direttivo, ispettivo ed insegnante, che puo' essere messo a disposizione del Ministero degli affari esteri a norma dello articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 e dell'articolo 19 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, per amministrare e vigilare le scuole e le istituzioni culturali italiane all'estero, e' elevato a 30 unita'".

Testo in vigore dal 13 dicembre 1967 al 20 agosto 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 dicembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 1962 al 13 dicembre 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 ottobre 1967, n. 1079

    La L. 31 ottobre 1967, n. 1079, nel modificare l'art. 19 della L. 6 ottobre 1962, n. 1546, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico) che "Il numero dei funzionari e del personale direttivo, ispettivo ed insegnante, che puo' essere messo a disposizione del Ministero degli affari esteri a norma dello articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 e dell'articolo 19 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, per amministrare e vigilare le scuole e le istituzioni culturali italiane all'estero, e' elevato a 30 unita'".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-12;740~art3 · fonte del testo

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