Il numero dei funzionari e del personale direttivo, ispettivo ed insegnante, che puo' essere messo a disposizione del Ministero degli affari esteri a norma dello articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 e dell'articolo 19 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, per amministrare e vigilare le scuole e le istituzioni culturali italiane all'estero, e' elevato a 30 unita'.

Testo vigente dal 28 novembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-10-31;1079~artunico · fonte del testo

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