Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Modalita' di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari
[2](articolo 22 del decreto legislativo n. 74 del 2000)
[3]1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari indicati nell'articolo 89 e di versamento delle somme indicate nell'articolo 91, comma 3.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
