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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Decorrenza degli effetti
[2]1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Testo in vigore dal 28 novembre 2024 al 31 dicembre 2025
