Art. 373
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Alle societa' ed agli enti non preveduti nell'art. 371, i quali siano titolari di farmacie legittime ai sensi dell'art. 25 della legge 22 maggio 1913, n. 468, si applicano le disposizioni dell'art. 368, salvo per quanto riflette il diritto di continuare l'esercizio della farmacia, che resta limitato a un trentennio a decorrere dal 31 marzo 1934.
Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 12 maggio 1968
