Art. 314
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In ogni provincia, che abbia territori dichiarati zona malarica, e' istituito, con decreto del prefetto, un Comitato provinciale per la lotta antimalaria. Il Comitato ha per fine di combattere l'infezione malarica sia coordinando e favorendo le iniziative locali, sia collaborando con gli organi dello Stato e degli enti locali, secondo le direttive del Ministero dell'interno. Il Comitato e' presieduto dal preside della provincia o da un rettore da lui delegato. Ne fanno parte di diritto: il medico provinciale, l'ingegnere capo del Genio civile, il di rettore della Cattedra ambulante di agricoltura e il segretorio federale del Partito Nazionale Fascista. Il prefetto puo' chiamarvi, in qualita' di esperti, i rappresentanti delle associazioni e degli enti piu' direttamente interessati alla lotta antimalarica. Il Comitato ha sede in locali forniti gratuitamente dalla provincia e si avvale per la sua funzione tecnico-amministrativa del personale dell'amministrazione provinciale.
Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 5 maggio 1961
