Il consorzio provinciale antitubercolare, istituito in ogni capoluogo di provincia, ha lo scopo:

  • a)di promuovere e agevolare la istituzione delle opere necessarie per la difesa contro la tubercolosi, anche in unione con altri consorzi provinciali antitubercolari;
  • b)di coordinare e disciplinare il funzionamento di tutte le opere esistenti nella provincia per combattere la tubercolosi, segnalandone al prefetto le eventuali irregolarita' o manchevolezze per i provvedimenti di competenza;
  • e)di vegliare alla protezione e alla assistenza sanitaria e sociale dei tubercolotici, proponendo al prefetto i provvedimenti necessari affinche' siano rivolte a loro favore le risorse delle istituzioni locali che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi;
  • d)di integrare con i propri mezzi l'azione delle istituzioni antitubercolari e, se del caso, di sostituirsi alle medesime nell'esecuzione dei provvedimenti urgenti;
  • e)di promuovere e disciplinare, nell'ambito provinciale, in conformita' delle direttive del Ministero dell'interno, la propaganda per la profilassi e l'assistenza dei tubercolotici. 39
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 novembre 1962, n. 1646

39

La L. 22 novembre 1962, n. 1646 ha disposto (con l'art. 35, commi 1 e 2) che "Ai fini dell'applicazione dell'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali i Consorzi provinciali antitubercolari, istituiti ai sensi dell'articolo 270 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sono equiparati ai Consorzi di Comuni e a quelli di Province indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. Le norme contenute negli articoli 33 e 34 e nei comma precedente hanno valore di interpretazione autentica".

Testo vigente dal 28 dicembre 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 1962

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 28 dicembre 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 novembre 1962, n. 1646

    La L. 22 novembre 1962, n. 1646 ha disposto (con l'art. 35, commi 1 e 2) che "Ai fini dell'applicazione dell'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali i Consorzi provinciali antitubercolari, istituiti ai sensi dell'articolo 270 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sono equiparati ai Consorzi di Comuni e a quelli di Province indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. Le norme contenute negli articoli 33 e 34 e nei comma precedente hanno valore di interpretazione autentica".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art270 · fonte del testo

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