Art. 270
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Il consorzio provinciale antitubercolare, istituito in ogni capoluogo di provincia, ha lo scopo:
- a)di promuovere e agevolare la istituzione delle opere necessarie per la difesa contro la tubercolosi, anche in unione con altri consorzi provinciali antitubercolari;
- b)di coordinare e disciplinare il funzionamento di tutte le opere esistenti nella provincia per combattere la tubercolosi, segnalandone al prefetto le eventuali irregolarita' o manchevolezze per i provvedimenti di competenza;
- e)di vegliare alla protezione e alla assistenza sanitaria e sociale dei tubercolotici, proponendo al prefetto i provvedimenti necessari affinche' siano rivolte a loro favore le risorse delle istituzioni locali che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi;
- d)di integrare con i propri mezzi l'azione delle istituzioni antitubercolari e, se del caso, di sostituirsi alle medesime nell'esecuzione dei provvedimenti urgenti;
- e)di promuovere e disciplinare, nell'ambito provinciale, in conformita' delle direttive del Ministero dell'interno, la propaganda per la profilassi e l'assistenza dei tubercolotici.
Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 28 dicembre 1962
