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((Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la distruzione, con le modalita' stabilite nel regolamento di polizia veterinaria, degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione. Nel casi di afta epizootica, di peste equina, di peste suina africana e di febbre catarrale degli ovini, il Ministro per la sanita', quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, puo' stabilire con suo decreto l'obbligo di abbattere e di distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione. Il veterinario provinciale provvede all'emanazione del decreto di abbattimento e di distruzione dei singoli animali. Per l'abbattimento dell'animale e' concessa al proprietario una indennita' da lire 30.000 a lire centomila per capo equino o bovino, da lire 6.000 a lire ventimila per capo sino e da lire 2.000 a lire cinquemila per capo ovino e caprino. L'importo dell'indennita' e' per i due terzi a carico dello Stato e per un terzo a carico della Provincia. I fondi per il pagamento delle indennita' sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita', che provvedera' ad accreditare le somme occorrenti agli uffici dei veterinari provinciali. I provvedimenti del veterinario provinciale, previsti dal presente articolo, sono definitivi)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099

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Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima della indennita' per abbattimento di animali prevista dall'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' fissata in L. 18.000 per ogni capo di bestiame".

Testo in vigore dal 25 marzo 1965 al 10 maggio 1967

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 marzo 1965

Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 1947 al 25 marzo 1965. 73 parole tolte, 206 parole aggiunte.

Nei casi di peste bovina, di tolto: pleuro-pneumonite contagiosa aggiunto: pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il tolto: prefetto, previa visita e parere del veterinario provinciale, puo', con suo decreto, ordinare aggiunto: veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la distruzione tolto: degli animali riconosciuti infetti, quando cio' sia necessario a impedire la diffussione della malattia. In tali casi ai proprietari e' concessa un'indennita' fino alla meta' del valore dell'animale e in ogni caso non superiore a lire seicento per ogni capo di bestiame. L'importo della indennita' e'aggiunto: , con le modalita' stabilite nel regolamento di polizia veterinaria, degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione. Nel casi di afta epizootica, di peste equina, di peste suina africana e di febbre catarrale degli ovini, il Ministro per la sanita', quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, puo' stabilire con suo decreto l'obbligo di abbattere e di distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione. Il veterinario provinciale provvede all'emanazione del decreto di abbattimento e di distruzione dei singoli animali. Per l'abbattimento dell'animale e' concessa al proprietario una indennita' da lire 30.000 a lire centomila per capo equino o bovino, da lire 6.000 a lire ventimila per capo sino e da lire 2.000 a lire cinquemila per capo ovino e caprino. L'importo dell'indennita' e' per i due terzi a carico dello Stato e tolto: della provincia in parti uguali. Il provvedimento del prefetto e' definitivo aggiunto: per un terzo a carico della Provincia. I fondi per il pagamento delle indennita' sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita', che provvedera' ad accreditare le somme occorrenti agli uffici dei veterinari provinciali. I provvedimenti del veterinario provinciale, previsti dal presente articolo, sono definitivi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art265 · fonte del testo

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