Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 ottobre 1947 al 25 marzo 1965. Leggi il testo vigente →

Nei casi di peste bovina, di pleuro-pneumonite contagiosa e di morva, il prefetto, previa visita e parere del veterinario provinciale, puo', con suo decreto, ordinare l'abbattimento e la distruzione degli animali riconosciuti infetti, quando cio' sia necessario a impedire la diffussione della malattia. In tali casi ai proprietari e' concessa un'indennita' fino alla meta' del valore dell'animale e in ogni caso non superiore a lire seicento per ogni capo di bestiame. L'importo della indennita' e' a carico dello Stato e della provincia in parti uguali. Il provvedimento del prefetto e' definitivo. 16

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099

16

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima della indennita' per abbattimento di animali prevista dall'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' fissata in L. 18.000 per ogni capo di bestiame".

Testo in vigore dal 22 ottobre 1947 al 25 marzo 1965

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 ottobre 1947

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 22 ottobre 1947.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099

    Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima della indennita' per abbattimento di animali prevista dall'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' fissata in L. 18.000 per ogni capo di bestiame".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art265 · fonte del testo

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