Art. 250
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Il Ministro per l'interno, sentito il parere del Consiglio superiore di sanita', approva l'elenco dei colori nocivi, che non possono essere impiegati nella preparazione delle sostanze alimentari e delle bevande e di quelli che non possono essere usati per la colorazione delle stoffe, tappezzerie, giocattoli, carte destinate a involgere sostanze alimentari o altri oggetti di uso personale o domestico. Chiunque impiega in qualsiasi modo i colori compresi nel suddetto elenco per la colorazione delle sostanze od oggetti sopra specificati, ovvero vende tali sostanze od oggetti e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila. In caso di recidiva il prefetto puo' ordinare la chiusura dell'opificio o del negozio per un periodo non superiore a tre mesi. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.
Testo in vigore dal 9 agosto 1934 al 5 giugno 1962
